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Definizione agevolata 2026

Con delibera C.C. n°34 del 28/04/2026 è stato approvato il Regolamento per la Definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse per l'anno 2026.

OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1.Entrate tributarie relative a:

  • Ingiunzioni emesse entro il 31/12/2023;
  • Accertamenti esecutivi emessi entro il 31/12/2023.

Per tali debiti, la definizione consiste nello stralcio di interessi e sanzioni. Gli importi maturati a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti restano dovuti. Sono inoltre esclusi dalla definizione i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

2.Sanzioni amministrative relative al Codice della Strada emesse fino al 26/09/2017.
Per tali debiti, la definizione consiste nello stralcio degli interessi, inclusi quelli di mora e le maggiorazioni di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Relativamente ai soli debiti sopra citati, possono essere oggetto di definizione agevolata:

  • Importi interamente non pagati;
  • Importi pagati parzialmente, anche a seguito di rateizzazioni emesse dal Comune o dal Concessionario della riscossione coattiva Aspes Spa. Le somme già versate sono escluse dalla definizione agevolata e gli interessi e le sanzioni già pagate non sono rimborsabili;
  • Importi inclusi in accordi o piani del consumatore (entrate tributarie).


MODALITA’ DI ACCESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

A breve verrà pubblicata sullo Sportello Telematico dell'Ufficio Tributi un'apposita sezione, in cui sarà possibile presentare istanza di definizione agevolata. La richiesta dovrà essere trasmessa entro il 30 settembre 2026 e verrà gestita esclusivamente attraverso lo Sportello Telematico, a cui è possibile accedere con SPID o CIE.

N.B. Per poter accedere all’area riservata di una posizione debitoria intestata a una persona giuridica, è prima necessario richiedere l’associazione della posizione al codice fiscale del legale rappresentante, inviando una mail a tributi@aspes.it 

Nei successivi 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, attraverso lo Sportello Telematico il Comune comunicherà l’accoglimento o l’eventuale diniego della definizione agevolata, totale o parziale. In caso di accoglimento, sarà possibile optare per il pagamento in un'unica soluzione o in rate mensili, secondo i seguenti criteri:

a)    Versamento unico: entro il 31/12/2026;

b)    Versamento di rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 15% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, e comunque non inferiore a € 100.  L’importo da rateizzare non potrà essere inferiore a € 350 e il piano rateale seguirà la seguente articolazione:

  • Importi fino a € 1.000: massimo 12 rate mensili;
  • Importi da € 1.001 fino a € 6.000: massimo 24 rate mensili;
  • Importi da € 6.001 fino a € 15.000: massimo 36 rate mensili;
  • Importi superiori a € 15.000: massimo 48 rate mensili.

La prima rata avrà scadenza al 31/12/2026 e le restanti rate avranno scadenza al giorno 28 di ciascun mese a decorrere da gennaio 2027. Dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato del 2% annuo.

In sede di istanza, il debitore dovrà indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e depositare domanda di rinuncia al contenzioso nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento, pena l’inefficacia della definizione.


EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il pagamento della prima o unica rata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

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