Con delibera C.C. n°34 del 28/04/2026 è stato approvato il Regolamento per la Definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse per l'anno 2026.
OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
1.Entrate tributarie relative a:
Per tali debiti, la definizione consiste nello stralcio di interessi e sanzioni. Gli importi maturati a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti restano dovuti. Sono inoltre esclusi dalla definizione i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
2.Sanzioni amministrative relative al Codice della Strada emesse fino al 26/09/2017.
Per tali debiti, la definizione consiste nello stralcio degli interessi, inclusi quelli di mora e le maggiorazioni di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Relativamente ai soli debiti sopra citati, possono essere oggetto di definizione agevolata:
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Per richiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare apposita dichiarazione entro il 30 settembre 2026. La modulistica e le modalità di trasmissione verranno pubblicate sul sito del Comune di Pesaro entro 15 giorni dall’approvazione del regolamento. Nella dichiarazione, il debitore deve indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e depositare istanza di rinuncia al contenzioso nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento, pena l’inefficacia della definizione. Il Comune, anche attraverso il proprio Concessionario della riscossione coattiva, nei successivi 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, comunica l’accoglimento o l’eventuale diniego della definizione agevolata, totale o parziale. In caso di accoglimento, nella comunicazione vengono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento, secondo i seguenti criteri:
a) Versamento unico: entro il 31/12/2026;
b) Versamento di rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 15% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, e comunque non inferiore a € 100. L’importo da rateizzare non può essere inferiore a € 350 e il piano rateale seguirà la seguente articolazione:
La prima rata avrà scadenza al 31/12/2026 e le restanti rate avranno scadenza al giorno 28 di ciascun mese a decorrere da gennaio 2027. Dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato del 2% annuo.
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Il pagamento della prima o unica rata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.