In caso di mancato versamento del tributo dovuto, il Comune  provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata  con avviso di ricevimento o pec, un atto di accertamento con sanzione  pari al 30 % dell’importo non versato o tardivamente versato.
In caso  di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del  100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di esigibilità del tributo. 
Con il ravvedimento operoso (D.Lgs. n° 472/97), il contribuente può sanare un ritardo o un errore di pagamento di un’imposta, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:
Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:
Il contribuente che intende sanare la violazione deve effettuare il   pagamento (sanzione ridotta + interessi + imposta) tramite modello   modello F24 (ordinario o semplificato).
Non è consentito il pagamento rateizzato.
È possibile calcolare autonomamente il ravvedimento operoso e scaricare l'F24 utilizzando il seguente portale: Calcolo ravvedimento operoso
L'U.O.   Tributi e lo Sportello Tributi di Aspes rimangono a disposizione per la  verifica e la  formulazione dei conteggi relativi all'importo di  sanzione ed interessi  dovuti.
Puoi richiedere informazioni scrivendo all'indirizzo mail tributi@aspes.it
Ultima modifica: 01 settembre 2025 - 08:23