Contenuto principale

L'Imu

La nuova Imu (Imposta municipale propria) è disciplinata dai commi 739-783 dell'art.1 della legge n. 160/2019, che contestualmente ha abolito la Iuc (Imposta unica comunale), in cui confluivano Imu e Tasi.
La nuova Imu è in vigore dal 01/01/2020 e riunisce in un’unica imposta le precedenti Imu e Tasi, mantenendo, in larga parte, struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi.
L’Imu è interamente destinata al Comune, ad eccezione dell'imposta dovuta sugli immobili classificati nel gruppo catastale D (immobili ad uso produttivo come capannoni, alberghi, ecc.) che, invece, è riservata allo Stato, fatto salvo l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune.
Con delibera C. C. n°31 del 03/06/2020 è stato approvato il Regolamento Imu del Comune di Pesaro, in vigore dal 01/01/2020.

Accedi allo Sportello telematico per verificare la tua situazione Imu (lo sportello ti consente di presentare una nuova dichiarazione, calcolare l’imposta da pagare, versare l’imposta con carta di credito senza commissioni, controllare i versamenti effettuati e le dichiarazioni presentate).

Chi deve versare l'Imu

I soggetti passivi dell'Imu sono:

  • i proprietari di fabbricati (le abitazioni principali sono esenti, ad eccezione degli immobili di lusso classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
  • proprietari di aree fabbricabili;
  • proprietari di terreni;
  • chi sull’immobile gode del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • chi ha in concessione un’area demaniale;
  • i locatari di immobili concessi in leasing, anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione. I locatari sono tenuti al versamento dell’Imu a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata;
  • Il genitore assegnatario della casa familiare classificata come immobile di lusso (categoria A/1, A/8, A/9) a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • Il coniuge vedovo superstite che continua ad abitare nell’abitazione principale di lusso (categoria A/1, A/8, A/9). Eventuali altri eredi, invece, non sono tenuti al versamento dell'Imu sull'immobile;
  • l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (es. portineria);
  • i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE che possiedono immobili ubicati sul territorio italiano (per i titolari di pensione maturata in regime di convenzione Internazionale con l'Italia è prevista una riduzione pari al 50% dell'imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso).

Ogni proprietario è tenuto al pagamento della propria quota Imu, proporzionata alla percentuale di possesso sull'immobile. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, l’imposta relativa al mese del trasferimento si attribuisce interamente a carico dell'acquirente.

Torna all'inizio