Dal 1° gennaio 2020 la “nuova” IMU – Imposta Municipale Propria è disciplinata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019 che ha abolito la IUC nelle componenti della TASI e della precedente IMU.
Dal 2020, pertanto, l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo, in larga parte, struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi.
L’IMU è interamente destinata al Comune, ad eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D (immobili ad uso produttivo come capannoni, alberghi, ecc.) che invece è riservata allo Stato, fatto salvo l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune.
Accedi allo Sportello telematico per verificare la TUA situazione IMU (lo sportello ti consente anche di controllare o presentare una nuova dichiarazione, calcolare l’imposta da pagare, versare l’imposta con carta di credito senza commissioni, controllare i versamenti effettuati, contattare l’ufficio e presentare documenti o richiedere informazioni)
I soggetti passivi dell'Imposta sono:
Chi è in affitto non deve pagare la nuova IMU;
Non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale dell’alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza (Novità rispetto alla precedente IMU);
Ogni proprietario deve pagare la propria quota di IMU. Questo significa che se l’immobile ha più proprietari, la quota va proporzionata alla percentuale di possesso;
Si ricorda, inoltre, che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
A) Abitazioni principali
Non devono pagare la “nuova” IMU i possessori dell’abitazione principale o assimilata e le relative pertinenze, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Si ricorda che:
Sono altresì considerate abitazioni principali (e dunque non pagano l’IMU):
B) Altre esenzioni
Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
Sono altresì esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni, gli immobili elencati all’art. 18 del Regolamento comunale della “nuova” IMU (immobili concessi in comodato d’uso gratuito al comune, immobili di proprietà dello stato ecc..)