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Cos'è la "nuova" IMU

Dal 1° gennaio 2020 la “nuova” IMU – Imposta Municipale Propria è disciplinata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019 che ha abolito la IUC nelle componenti della TASI e della precedente IMU.
Dal 2020, pertanto, l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo, in larga parte, struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi.
L’IMU è interamente destinata al Comune, ad eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D (immobili ad uso produttivo come capannoni, alberghi, ecc.) che invece è riservata allo Stato, fatto salvo l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune.

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Chi deve pagare la "nuova" IMU

I soggetti passivi dell'Imposta sono:

  • i proprietari di fabbricati (se il fabbricato è un’abitazione principale, si deve pagare l’IMU solo se è classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 – restano escluse le abitazioni principali o assimilate);
  • proprietari di aree fabbricabili;
  • proprietari di terreni;
  • chi ha sull’immobile il diritto reale di: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • chi ha in concessione un’area demaniale;
  • i locatari di immobili concessi in leasing, anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione. I locatari devono pagare l’IMU dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata;
  • Il genitore assegnatario della casa familiare (di lusso A/1, A/8, A/9) a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • Il coniuge vedovo (superstite) che continua ad abitare nell’abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9). Gli altri eredi, invece, su quella casa non devono pagare l’IMU;
  • l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (es. portineria);

Chi è in affitto non deve pagare la nuova IMU;
Non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale dell’alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza (Novità rispetto alla precedente IMU);
Ogni proprietario deve pagare la propria quota di IMU. Questo significa che se l’immobile ha più proprietari, la quota va proporzionata alla percentuale di possesso;
Si ricorda, inoltre, che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Chi non deve pagare la "nuova" IMU

A) Abitazioni principali

Non devono pagare la “nuova” IMU i possessori dell’abitazione principale o assimilata e le relative pertinenze, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Si ricorda che:

  • per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
    Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
  • Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Sono altresì considerate abitazioni principali (e dunque non pagano l’IMU):

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

B) Altre esenzioni

Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono altresì esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni, gli immobili elencati all’art. 18 del Regolamento comunale della “nuova” IMU (immobili concessi in comodato d’uso gratuito al comune, immobili di proprietà dello stato ecc..)

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