Con   il  comma  747, dell'art. 1, della Legge n.160/2019  è  stata  confermata  la riduzione  del  50%  della  base  imponibile  dell'Imu per   le  unità immobiliari,  fatta  eccezione  per  quelle  classificate   nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8, A/9,  concesse  in comodato dal  soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le  utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia  registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e  risieda anagraficamente  nonché dimori abitualmente  nello stesso Comune  in cui è situato l’immobile concesso  in  comodato;  il  beneficio  si   applica anche nel caso in cui il  comodante  oltre  all’immobile  concesso  in  comodato  possieda  nello  stesso  Comune  un  altro   immobile  adibito  a  propria  abitazione principale, ad eccezione   delle unità abitative classificate nelle categorie  A/1, A/8, A/9.
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Per   godere  del  beneficio  il  soggetto  passivo  deve  attestare  il   possesso  dei  requisiti  mediante  il  modello  di dichiarazione IMU. 
 Con i commi 53 e  54, art. 1 della Legge n.208/2015 è stata  introdotta la riduzione del 25% dell’imposta, determinata applicando  l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone  concordato di cui  alla Legge n.431/1998;
Nel Comune di Pesaro è stato firmato il nuovo accordo territoriale per i contratti di affitto a canone concordato.
A  seguito del nuovo accordo, sottoscritto ai sensi del D.M. del 16    gennaio 2017, per beneficiare dell'aliquota agevolata dello 0,70 e  della   riduzione del 25% dell'IMU prevista per gli immobili  locati a  canone  concordato è necessario che il nuovo contratto venga stipulato  con  l'ausilio di una delle associazioni firmatarie (contratto  assistito).
Se,  invece, non è stata utilizzata l'assistenza  (contratto assistito) è  necessaria l'attestazione di "rispondenza"   (conformità) da richiedere  ad una delle associazioni di categoria  firmatarie  del nuovo accordo.
Si rammenta l’invio della copia  del contratto di  locazione allo   Sportello Informa & servizi e del  ”Mod. F24  versamenti  con    elementi  identificativi“  dell'imposta  di   registro   sia  in  caso    di  risoluzione anticipata  del contratto  rispetto alla  scadenza   inizialmente indicata, sia  in caso di rinnovo  del contratto  per   periodi ulteriori rispetto sempre alla scadenza  inizialmente  indicata.