Abitazioni principali
Non devono pagare l'Imu i possessori dell’abitazione principale o  assimilata e delle relative pertinenze, salvo che si tratti di un’unità  abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Per abitazione principale si  intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano  come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del  suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per  pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente  quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella  misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie  catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad  uso abitativo.
Sono altresì considerate abitazioni principali (e sono dunque esenti):
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a  proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative  pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a  studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza  anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad  alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle  infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la  casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di  provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini  dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al  genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o  iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,  posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio  permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad  ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad  ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili  del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del  decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente  alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni  della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l’unità  immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di  più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad  una sola unità immobiliare.
Terreni agricoli
Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli  imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto  legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola,  comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato  decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro  ubicazione;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti  in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della  legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati  dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,  pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993.
Altre esenzioni
Sono altresì esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il  quale sussistono le condizioni, gli immobili elencati all’art. 18 del Regolamento comunale dell'Imu (immobili concessi in comodato d’uso gratuito al comune, immobili di proprietà dello stato ecc..)