Con il comma 747, dell'art. 1, della Legge n.160/2019 è stata confermata la riduzione del 50% della base imponibile dell'Imu per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9.
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Per godere del beneficio il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti mediante il modello di dichiarazione IMU.
Con i commi 53 e 54, art. 1 della Legge n.208/2015 è stata introdotta la riduzione del 25% dell’imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n.431/1998;
Nel Comune di Pesaro è stato firmato il nuovo accordo territoriale per i contratti di affitto a canone concordato.
A seguito del nuovo accordo, sottoscritto ai sensi del D.M. del 16 gennaio 2017, per beneficiare della riduzione del 25% dell'IMU prevista per gli immobili locati a canone concordato è necessario che il nuovo contratto venga stipulato con l'ausilio di una delle associazioni firmatarie (contratto assistito) o, in caso di mancata assistenza, che sia rilasciata l'attestazione di "rispondenza" (conformità) da richiedere a una delle associazioni di categoria firmatarie del nuovo accordo.
Inoltre, il Comune di Pesaro ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,70 per gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale (dunque con residenza anagrafica del conduttore) alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, nonché per gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari (anche in mancanza della residenza anagrafica), sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art. 5, comma 3 della succitata legge.
Si rammenta l’invio della copia del contratto di locazione allo Sportello Informa & servizi e del ”Mod. F24 versamenti con elementi identificativi“ dell'imposta di registro sia in caso di risoluzione anticipata del contratto rispetto alla scadenza inizialmente indicata, sia in caso di rinnovo del contratto per periodi ulteriori rispetto sempre alla scadenza inizialmente indicata.