In particolare:
- è stato inserito l’art. 98 bis “Infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli” che prevede, in caso di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di primo livello (definita così come da normativa vigente) la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche (colonnine) per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto”. Tale predisposizione dovrà essere garantita:
a) per un numero di posti auto non inferiore al 20% del totale dei posti auto di ciascun spazio a parcheggio, coperti o scoperti, con arrotondamento all’unità superiore;
b) per tutti i box auto.
- è stato soppresso il comma 1 dell’art. 93 bis “Pannelli Fotovoltaici” relativamente all'obbligo di installare impianti fotovoltaici in quanto già disciplinato dalla normativa nazionale vigente.