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Imprese costruttrici

  • A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
  • Ai fini dell'applicazione dei benefici, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

D.L. 102/2013 (Art. 2, Comma 2)

Ultima modifica: 02 settembre 2024 - 12:50

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