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Ravvedimento

l contribuente che non ha versato l’IMU, per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate, può regolarizzare tardivamente il pagamento dell’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori previsti dalla procedura del “Ravvedimento Operoso”, disciplinato dal Decreto Legislativo n° 472/97.
A partire dal 2020 è possibile in ogni tempo procedere al ravvedimento (anche dopo due anni dal termine del versamento) salvo "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Vantaggi del ravvedimento

Gli errori, le omissioni ed i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

Modalità operative di ravvedimento

La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:

  • regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%;
  • regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento breve): la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla data di scadenza: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione oltre 90 giorni dalla data di scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.;
  • regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:

  • dal 01 gennaio 2015 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,5 %;
  • dal 01 gennaio 2016 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,2 %;
  • dal 01 gennaio 2017 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,1%;
  • dal 01 gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,3%;
  • dal 01 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,8%;
  • dal 01 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,05%.
  • dal 01 gennaio 2021 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,01%;
  • dal 01 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è fissato allo 1,25%.
  • dal 01 gennaio 2023 il tasso di interesse legale è fissato allo 5,00%;

Modalità per il versamento

Il contribuente che intende sanare la violazione deve effettuare il pagamento (sanzione ridotta + interessi + imposta) tramite modello modello F24 (ordinario o semplificato).
Non è consentito il pagamento rateizzato.
L'U.O Tributi e lo sportello Tributi di Aspes sono a disposizione per ulteriori informazioni in merito nonché per la verifica e la formulazione dei conteggi relativi all'importo di sanzione ed interessi dovuti in sede di "ravvedimento operoso".
Scrivi a:
tributi@aspes.it

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