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Informazioni sulle esenzioni concesse a causa di emergenza COVID-19 per le annualità 2020-2021-2022

Per le attività economiche operanti nei settori colpiti dall'emergenza COVID-19 si forniscono le seguenti informazioni in ordine alle esenzioni concesse nel corso degli ultimi anni:

ANNO 2020
Sono esenti dal versamento dell’IMU per tutto l’anno 2020 (sia prima che seconda rata):
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
(Fonte normativa: art. 177 del D.L. n. 34/2020 modificato dalla Legge del 17/07/2020 n. 77)

Sono esenti dal versamento dell’IMU per la seconda rata dell’anno 2020:
a) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
(Fonte normativa: art. 78 comma 3 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020)

Sono esenti dal versamento dell’IMU per la seconda rata dell’anno 2020
a) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
(Fonte normativa: art. 78 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020)
b) immobili e relative pertinenze ove si esercitano le attività, identificate attraverso i codici ATECO della tabella allegata, con la condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vengono esercitate negli immobili.
(Fonte normativa: art. 9 del D.L. n.137 del 28/10/2020)

ANNO 2021

Sono esenti dal versamento dell’IMU per tutto l'anno 2021 (sia prima che seconda rata):
a) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;(Fonte normativa: art. 78 comma 3 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020).

Sono esenti dal versamento dell'IMU per la prima rata per l’anno 2021:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e  dei campeggi,  a  condizione  che  i  relativi  soggetti  passivi,   come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti   di   strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti   passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
(Fonte normativa: art. 1 comma 599 L. n.  178 del 30/12/2020)
e) immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la concessione del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69. (c.d. Decreto Sostegni 1)
L’esenzione applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
 Si ricorda che il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 D.L. 41/2021 è riconosciuto a favore:
- dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
- non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto, agli enti pubblici di cui all’articolo 74 nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- spetta esclusivamente  ai  soggetti  titolari  di reddito agrario di cui all’articolo 32 del testo  unico  delle imposte sui redditi   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di  cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  del  testo unico o con compensi di cui all’articolo 54, comma  1,  del  medesimo testo unico, non superiori  a  10  milioni  di  euro  nel  secondo periodo d’imposta antecedente a  quello  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del decreto.
- spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.  Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.
(Fonte normativa: art. 6 sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 70 del 22 marzo 2021) convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69.).

ANNO 2022

Sono esenti dal versamento dell’IMU per tutto l'anno 2022 (sia prima che seconda rata):
a) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;(Fonte normativa: art. 78 comma 3 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020).


Come comunicare il diritto alle esenzioni:
Per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 entro il 30/06/2023, come previsto dal decreto legge n.198/2022 (milleproroghe):
• indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
• barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione.
• Inserendo nelle note la fonte normativa dell’esenzione

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