Per la sola annualità 2021, alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto. L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
DICHIARAZIONE
I soggetti devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, indicando l’importo del rimborso richiesto nella sezione annotazioni del modello di dichiarazione, da presentare entro il 30/06/2023, come previsto dal decreto legge n.198/2022 (milleproroghe).
Il modulo di dichiarazione è scaricabile dalla sezione "modulistica" dell'area tematica Tributi del presente sito.
RIMBORSO
I soggetti che hanno comunque già versato la prima rata dell'IMU o l'intero importo hanno diritto al rimborso di quanto corrisposto.
La domanda deve essere presentata unitamente alla dichiarazione di cui al punto precedente mediante il modello di istanza di rimborso scaricabile dalla sezione "modulistica" dell'area tematica Tributi del presente sito.