L'iscrizione nelle liste elettorali è un automatismo di legge, quindi non è necessario presentare alcuna richiesta; l'unica eccezione è rappresentata dai cittadini comunitari i quali, per votare in occasione delle elezioni comunali e/o per le europee, dovranno chiedere l'iscrizione nelle cosiddette "liste aggiunte".
Le liste elettorali vengono aggiornate:
-due volte all'anno con le revisioni semestrali (che iniziano a febbraio/agosto e si concludono rispettivamente il 30 giugno ed il 31 dicembre)
-due volte all'anno con le revisioni cosiddette dinamiche (che si svolgono nell'arco di trenta giorni, a gennaio ed a luglio)
-in occasione di elezioni si effettuano revisioni dinamiche straordinarie (per maggiori informazioni visita anche la pagina dedicata alle elezioni).
I cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea, residenti in Italia possono votare per le elezioni del Parlamento Europeo e per le elezioni comunali, presentando apposita richiesta.
Per le elezioni comunali la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 5 gg dalla data dell’affissione del manifesto della convocazione dei Comizi per l’inserimento nelle liste elettorali aggiunte. Per le elezioni europee, entro il 90° giorno antecedente la data fissata per le elezioni e potranno votare per i membri italiani del Parlamento europeo.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197
Decreto legge 24 giugno 1994, n. 408
Legge comunitaria 1999