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Ritardato od omesso versamento del Contributo di Costruzione

Nei casi di ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione previsto nel Permesso di Costruire o nella Denuncia Inizio Attività, si applicano le misure indicate dall'articolo 42 del Testo Unico, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni o integrazioni che qui si riportano in maniera sintetica:

  • il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 (del Testo Unico sopraccitato) comporta:
    a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni (entro 120 giorni dalla scadenza);
    b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni (da 120 a 180 giorni dalla scadenza);
    c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni (da 180 a 240 giorni dalla scadenza);
  • decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43 (del Testo Unico sopraccitato);
  • le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano;
  • nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui sopra si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

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