Si informa che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 70/2011, che ha modificato il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, la carta di identità può essere rilasciata a tutti i cittadini residenti o dimoranti nel Comune, senza limiti di età.
La validità della carta d’identità è stabilita in:
Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 "I documenti di identità sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo".
Per i minorenni di età inferiore agli anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari italiane in caso di rilascio all’estero - il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.