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Informazioni per omesso pagamento - ravvedimento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto

Sanzioni ed interessi

In caso di mancato versamento di una o più rate, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un atto di accertamento con sanzione pari al 30 % dell’importo non versato o tardivamente versato.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Ravvedimento

In caso di omesso, parziale o tardivo versamento il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, in forza del quale la sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:

  • regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%;
  • regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento breve): la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla data di scadenza: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione oltre 90 giorni dalla data di scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.;
  • regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:

    dal 01 gennaio 2015 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,5 %;
    dal 01 gennaio 2016 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,2 %;
    dal 01 gennaio 2017 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,1%;
    dal 01 gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,3%;
    dal 01 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,8%;
    dal 01 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,05%.

Modalità per il versamento:

Il contribuente che intende sanare la violazione deve effettuare il pagamento (sanzione ridotta + interessi + imposta) tramite modello modello F24 (ordinario o semplificato).
Non è consentito il pagamento rateizzato.
L'U.O Tributi e lo sportello Tributi di Aspes sono a disposizione per ulteriori informazioni in merito nonché per la verifica e la formulazione dei conteggi relativi all'importo di sanzione ed interessi dovuti in sede di "ravvedimento operoso".
Scrivi a:
tributi@comune.pesaro.pu.it
tributi@aspes.it

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