l contribuente che non ha versato l’IMU, per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate, può regolarizzare tardivamente il pagamento dell’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori previsti dalla procedura del “Ravvedimento Operoso”, disciplinato dal Decreto Legislativo n° 472/97.
A partire dal 2020 è possibile in ogni tempo procedere al ravvedimento (anche dopo due anni dal termine del versamento) salvo "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
Gli errori, le omissioni ed i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:
Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:
Il contribuente che intende sanare la violazione deve effettuare il pagamento (sanzione ridotta + interessi + imposta) tramite modello modello F24 (ordinario o semplificato).
Non è consentito il pagamento rateizzato.
L'U.O Tributi e lo sportello Tributi di Aspes sono a disposizione per ulteriori informazioni in merito nonché per la verifica e la formulazione dei conteggi relativi all'importo di sanzione ed interessi dovuti in sede di "ravvedimento operoso".
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