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Informativa

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 29 aprile 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, prevista dall’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011.

 SOGGETTI OBBLIGATI

L’adempimento è posto a carico di tutte le strutture ricettive che hanno riscosso l’imposta di soggiorno.

La dichiarazione deve essere presentata dal gestore della struttura ricettiva o, per suo conto, da dichiarante diverso dal gestore (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc...) o da intermediario (commercialista, consulente, CAF, ecc…).

Diversamente, per quanto attiene alle cd. “locazioni brevi”, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all’art. 4, comma 5-ter, del D.L. 50/2017, deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone/corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

 MODALITA’ DI TRASMISSIONE

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente mediante il Sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate, accedendo all’area riservata mediante le credenziali Fisconline/Entratel, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/areariservata nel rispetto delle Specifiche tecniche per la trasmissione approvate dal MEF.

Dall’8/6/2022 è attivo sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la trasmissione del modello dichiarativo attraverso due possibilità:

  • Trasmissione mediante ENTRATEL, sistema in uso solamente ai soggetti abilitati (principalmente commercialisti, CAF e intermediari fiscali), che richiede lo scarico del sistema software presente nel desktop telematico dell’Agenzia. Si tratta di un modulo di controllo (versione 1.0.0), da integrare nel Desktop Telematico
  • Accesso all’area riservata dell’Agenzia mediante il proprio SPID dove è stata aggiunta (dal 7 giugno) la possibilità di compilare la dichiarazione in piena autonomia, struttura per struttura. (Scheda servizi – categoria dichiarazioni – dichiarazione Imposta di soggiorno)

SCADENZA

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

 INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sono reperibili al link www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno

Il codice catastale del Comune di Pesaro da indicare nell’apposito campo è G479 (riquadro “Individuazione del Comune e del dichiarante”).

La dichiarazione ragiona per anno e per gestore, prevedendo la compilazione di un modulo per ogni struttura ricettiva. In particolare, si prevede di inserire l’ubicazione della struttura, la qualifica commerciale o meno, il codice ATECO dell’attività esercitata nella struttura (quando commerciale) e quattro righe periodiche (una per trimestre) nelle quali va indicato: la tariffa dell’imposta applicata a notte, il numero delle presenze a tariffa ordinaria e il numero delle presenze esenti dall’imposta. Per presenze si intende il totale delle notti moltiplicate per il numero degli ospiti (le notti di soggiorno).  

I campi vengono ripetuti per i quattro trimestri in cui è stato suddiviso l’anno di imposta e devono essere compilati per i soli periodi corrispondenti a quelli di interesse. 

Le istruzioni indicano quali sono i campi non obbligatori e quali invece i campi che devono essere sempre compilati. In merito al riquadro “Versamenti”, non è obbligatorio il campo relativo agli “Estremi del/dei versamenti/o” mentre il campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune” deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata. L’importo deve essere cumulativo, relativo all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. L’importo deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 166, della Legge n. 296/2006. 

Per recuperare i dati utili alla dichiarazione annuale, nel portale Tourist-Tax è stata attivata una nuova funzionalità (“Dichiarazione I.D.S.+”) attraverso la quale è possibile estrarre i dati da inserire nel sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate (tariffa imposta applicata a notte, numero presenze a tariffa ordinaria e numero presenze esenti dall’imposta).

SANZIONI

In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma del 150% per cento dell’importo dovuto (rif. art. 9 c. 1 Regolamento comunale dell’imposta di soggiorno).

La dichiarazione annuale non sostituisce le dichiarazioni previste dal Regolamento comunale.

I dati della dichiarazione telematica saranno acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e, quindi, messi a disposizione dei Comuni interessati.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il call center dell’Agenzia delle Entrate 800 90 96 96 (da telefono fisso).

Nel precisare che il Comune non gestisce il portale per la trasmissione dei dati (di competenza dell’Agenzia delle Entrate) né può procedere alla stessa, si comunica che per ulteriori informazioni è possibile contattare Monica Manenti - Ufficio Imposta di soggiorno di Aspes spa al numero 0721372466 o via mail scrivendo a m.manenti@aspes.it.

 

 

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