Contenuto principale

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Scadenza del 16 dicembre 2020

E' confermata la scadenza IMU della seconda rata al 16 dicembre 2020

 

Esclusivamente per le attività economiche  operanti nei settori colpiti dall'emergenza COVID-19 si forniscono le seguenti informazioni in ordine alle esenzioni concesse nel corso dell’anno:

Sono esenti dal versamento dell’IMU per tutto l’anno 2020 (sia prima che seconda rata):

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
(Fonte normativa: art. 177 del D.L. n. 34/2020 modificato dalla Legge del 17/07/2020 n. 77)

Sono esenti dal versamento dell’IMU per la seconda rata dell’anno 2020 e per gli anni 2021-2022:

a) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
(Fonte normativa: art. 78 comma 3 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020)

Sono esenti dal versamento dell’IMU per la seconda rata dell’anno 2020 (saldo con scadenza 16 dicembre p.v.)

a) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
(Fonte normativa: art. 78 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020)
b) immobili e relative pertinenze ove si esercitano le attività, identificate attraverso i codici ATECO della tabella allegata, con la condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vengono esercitate negli immobili.
(Fonte normativa: art. 9 del D.L. n.137 del 28/10/2020)

Torna all'inizio