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Aree fabbricabili

I valori medi di riferimento delle aree fabbricabili  stabiliti con delibera di G. C. n° 206 del 13/11/2018 hanno esclusivamente carattere orientativo e non sono vincolanti né per il contribuente, né per il Comune.

Rimane valida la dispozione del comma 5 dell’articolo 5 del D.Lgs.n. 504/1992  “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. 

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