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Separazione e divorzio

La legge 162/2014 ha introdotto significative novità in materia di separazione e divorzio: infatti le coppie che desiderano separarsi o divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio potranno farlo, oltre che tramite l'autorità giudiziaria, anche con le seguenti modalità alternative:
 

1) mediante una “convenzione di negoziazione assistita” dall'avvocato ai sensi dell'art. 6 del d.l 132/2014 convertito in legge 162/2014

 
Gli avvocati (almeno uno per parte) redigono una convenzione di negoziazione assistita che sancisce e regolamenta la separazione o il divorzio o la modifica delle condizioni, che verrà sottoscritta dai coniugi.
La convenzione dovrà necessariamente ricevere il nulla osta o l'autorizzazione  (in caso di figli minori o incapaci o economicamente non autosufficienti), della Procura della Repubblica, condizione indispensabile ai fini della successiva trasmissione all'ufficiale di stato civile.
Copia conforme della convenzione dovrà essere trasmessa dagli avvocati di parte all'ufficio di stato civile in cui è iscritto o trascritto (per i matrimonio religiosi o celebrati all’estero) l’atto di matrimonio entro il termine di 10 giorni da quando viene comunicato il visto o nulla osta apposto dalla Procura della Repubblica.

2) mediante accordo di separazione o di divorzio sottoscritto davanti all'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'articolo 12 del d.l 132/2014 convertito in legge 162/2014

 
In base a quanto previsto dalla Delibera di G.C. n. 200 del 25/11/2014, gli accordi per separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e divorzio, possono essere conclusi presso l’ufficio di stato civile del Comune di Pesaro, previo appuntamento, nelle giornate di mercoledì e giovedì mattina.

Limiti e condizioni:

  • i coniugi NON devono avere figli minori o figli maggiorenni incapaci (interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno) o figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • l'accordo NON deve contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali, è possibile prevedere la corresponsione di un assegno di mantenimento o divorzile;
  • la dichiarazione inerente il divorzio può essere resa SOLO trascorso il termine di separazione previsto dalla legge n. 898/70 pari a 12 mesi in caso di separazione giudiziale - 6 mesi in caso di separazione consensuale

La competenza:

Competente a ricevere le dichiarazioni di separazione, divorzio o modifica delle relative condizioni è l'ufficiale di stato civile:

  •  del comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio
  •  oppure (in caso di matrimonio religioso avente effetti civili) del comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio religioso
  • oppure (in caso di matrimonio celebrato all'estero) del comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero
  • oppure del comune di residenza di almeno uno dei coniugi

La modalità:

L'ufficiale di stato civile riceve contestualmente da ciascuna delle parti, personalmente, la dichiarazione di volontà alla separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, eventualmente con l'assistenza facoltativa di un avvocato.
In caso di separazione o di divorzio i coniugi dovranno tornare, trascorsi almeno 30 giorni dalla dichiarazione resa, per confermare l'accordo raggiunto; a tale scopo l'ufficio dello stato civile invita le parti a comparire, fissando la data in cui ricevere la conferma dell'accordo registrato.
Se l'accordo viene confermato, la decorrenza sarà dalla data in cui è stata resa la prima dichiarazione.
La mancata presentazione nel giorno fissato per confermare l'accordo equivale a mancata conferma dell'accordo stesso, che pertanto NON acquista efficacia.
E' previsto il pagamento del diritto fisso pari a euro 16,00, ai sensi della Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, punto 11-bis e della delibera di giunta comunale n. 200 datata 25/11/2014 del Comune di Pesaro. I pagamenti sono effettuabili tramite bonifico bancario.
codice
IBAN: IT 27 S 01030 13302 000001718117

Le dichiarazioni dovranno essere inviate tramite e-mail con i documenti di identità.


 
Contatti

e-mail statocivile@comune.pesaro.pu.it

Tel. 0721/387371

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