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Quadro sintetico delle attività consentite in base al DPCM del 11.03.2020

Ecco alcuni chiarimenti riguardo lavoro, attività e pubblici esercizi, validi fino al 25 marzo 2020

Le attività di commercio al dettaglio sono sospese, ad eccezione delle attività rientranti nell’elenco di seguito riportato:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

LE MERCI possono circolare liberamente. Il trasporto delle merci è un’esigenza lavorativa, dunque il personale che conduce il mezzo di trasporto può entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. È necessario adottare tutte le misure di sicurezza prescritte;

I LAVORATORI provenienti da altri Comuni potranno circolare esclusivamente per motivi lavorativi. Dovranno munirsi di attestazione del datore di lavoro e/o di autodichiarazione attestante le specifiche esigenze lavorative;

LE FARMACIE E LE PARAFARMACIE sono aperte regolarmente, a condizione che vengano rispettate le dovute precauzioni;

I PUBBLICI ESERCIZI (QUALI RISTORANTI, BAR, PUB, GELATERIE, GATRONOMIE) sono sospesi. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Le attività inerenti i SERVIZI ALLA PERSONA (tra cui barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori) sono sospese ad eccezione delle seguenti attività: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

Sono consentiti i MERCATI del settore alimentare: mercatini agricoli, vendita diretta del pescato da parte dei pescatori, mercati settimanali e rionali SOLO PER LA PARTE DEL SETTORE ALIMENTARE nel rispetto del controllo dell’accesso, distanza interpersonale di un metro, uso di guanti e mascherine.

Il COMMERCIO ITINERANTE del settore alimentare (mezzo mobile) è consentito nei luoghi di cui al regolamento del commercio su aree pubbliche del Comune di Pesaro  (Delibera di C.C. n.58 del 09/07/2018), osservando le misure di sicurezza: distanza interpersonale di un metro, uso di guanti e mascherine .

Per tutto quanto non descritto all’interno del presente quadro sintetico, si rimanda al DPCM e alle circolari dei Ministeri.

Per ogni attività consentita è comunque fatto obbligo di adottare le seguenti misure:

-          Distanza interpersonale di almeno un metro;

-          Divieto di assembramenti;

-          Utilizzo di guanti e di igienizzante per le mani e per le attrezzature utilizzate.

Nota bene: il quadro è aggiornati al 12 marzo 2020, ma va ricordato che ogni indicazione potrebbe essere suscettibile di successive modifiche. Qualora ci fossero, verranno prontamente comunicate.

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