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Nuova normativa regionale per strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali

Approvazione nuova normativa per strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali

Si comunica che la Regione Marche ha approvato una nuova normativa relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie e alle strutture sociale, che si descrive qui di seguito.

1. STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

La Regione Marche ha approvato i nuovi manuali di autorizzazione delle strutture ospedaliere, ambulatoriali, degli stabilimenti termali, degli studi professionali, della Medicina di Laboratorio e nonché il manuale di accreditamento, precisamente:

- DGR 1669 del 16/12/19 “L.R. 21/2016 art.3 comma 1 lettera b) – Manuale di  Autorizzazione delle strutture ospedaliere (parte A)”

- DGR 1571 del 16/12/19 “L.R. 21/2016 art.3 comma 1 lettera b) – Manuale di  Autorizzazione delle strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 21/2016 (parte B)”

- DGR 1572 del 16/12/19 “L.R. 21/2016 e ss.mm.ii. Capo III, art. 16 – Manuale di  Accreditamento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previsre all’art. 7, comma 1, lettera a), b), c) , d) e comma 2

- DGR 1573 del 16/12/19 “Manuale di  Autorizzazione strutture della Medicina di Laboratorio. Integrazione del Manuale di accreditamento di cui alla DGR 258/2019”.

Con successive Deliberazioni sono stati altresì approvati Manuali di autorizzazione delle Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, precisamente:

- DGR 937 del 20/07/2020 “L.R. 21/2016 art.3 comma 1 lettera b) – Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze patologiche, Minorenni)”

- DGR 938 del 20/07/2020 “L.R. 21/2016 art.3 comma 1 lettera b) – Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti specifici delle strutture per Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV))”.

Si evidenzia che tutte le strutture sanitarie GIA’ AUTORIZZATE che rientrano nelle suddette tipologie dovranno adeguarsi ai requisiti approvati dalla nuova normativa; infatti - con  D.G.R. n. 1194 del 03/08/2020, avente ad oggetto “Art.3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7, commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 e disposizioni relative all’adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/2019, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020”  - è stato stabilito che le strutture di cui all’art.7. commi 1 e 2, della L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii. che sono in possesso dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata sulla base dei requisiti di cui alla DGRM n. 2200/2000 e ss.mm.ii. e del regolamento regionale n.1/2004, devono presentare istanza di autorizzazione all’esercizio al Comune competente secondo quanto previsto dai nuovi manuali di autorizzazione di cui alle DDGRM n. n. 1571/2019, n. 1573/2019, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020.

Il termine stabilito per l’adeguamento ai nuovi requisiti autorizzativi (e quindi per la presentazione della  nuova domanda di autorizzazione all’esercizio) è stato stabilito in n.18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza da COVID-19 (per il momento previsto per il 30/04/2021), pena decadenza dell’autorizzazione in essere.

 

2. STRUTTURE SOCIALI

La  Regione Marche - con DGR n. 940 del 20/07/2020 avente ad oggetto “L.R. n. 21/2016, art.3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle “Strutture sociali- ha approvato i nuovi requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e la disciplina dei procedimenti relativi alle strutture sociali.

La norma riguarda anche le strutture sociali già autorizzate, che dovranno seguire la procedura per l’adeguamento ai nuovi requisiti.

Con Decreto n. 250 del 29/07/2020 è stata approvata la modulistica provvisoria per la presentazione delle istanze.

Con DGR n. 1692 del 31 dicembre 2020 è stato deliberato il termine per la presentazione delle dichiarazioni di adeguamento di cui all’allegato A,  sub-allegato A3, terzo paragrafo, lettera a), primo capoverso, della deliberazione di Giunta regionale n. 940 in data 20 luglio 2020, stabilito in 180 giorni decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 (per il momento previsto per il 30/04/2021), pena decadenza dell’autorizzazione in essere.

 

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