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Tutela dall'elettrosmog

I campi elettromagnetici rappresentano un tipico impatto generato dall'uomo, detto anche comunemente elettrosmog, i cui effetti sono spesso oggetto di opinioni discordanti anche all'interno del mondo scientifico. Il quadro legislativo ha subito negli anni numerose modifiche, anche sulla base della crescente diffusione di apparati tecnologici quali le stazioni radio base per la telefonia mobile cellulare.
In Italia sono stati fissati limiti di esposizione secondo il principio di cautela, sulla base delle nuove linee guida prodotte dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti  (ICNIRP), organizzazione non governativa che sviluppa azioni di ricerca congiunta con l'OMS.
In particolare la situazione italiana si differenzia dal resto dell'Europa in quanto si è adottato un approccio estremamente cautelativo, fissando limiti di esposizione tra i più bassi a livello europeo. Accanto a detti limiti di esposizione sono inoltre stati definiti valori di attenzione per gli edifici in cui è prevista la permanenza prolungata di persone ed obiettivi di qualità.
Il DPCM 8/7/2003 ha esteso gli obiettivi di qualità a tutte le aree, anche non edificate, intensamente frequentate.
La Regione Marche con la legge n° 12 del 30/03/2017 ha stabilito le norme da seguire per la localizzazione degli impianti fissi per emittenza radio e televisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile introducendo il concetto della pianificazione delle installazioni che fa capo ai comuni.
Secondo l'art. 11 della Legge regionale n. 12/2017 i gestori ed i titolari di impianti di telefonia mobile trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, al Comune competente i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 11/12/2023 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telecomunicazioni. Detto regolamento disciplina l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti e sistemi fissi di radiocomunicazione (telecomunicazioni e radiotelevisivi) operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz di cui al D.P.C.M. 8/7/2003 e, nello spirito di quanto stabilito dalla succitata legge quadro n. 36/2001, ha la finalità di assicurare:

  • il corretto insediamento urbanistico degli impianti;
  • la minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza per la popolazione, con particolare riferimento ai siti sensibili, e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti fissati dallo Stato per i valori del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;
  • la salvaguardia dell'ambiente;
  • l’armonizzazione delle esigenze dell’Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni.

Allegati al regolamento

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